La Casa del Consumatore di Asti informa che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.3756 dell’8 marzo 2012, ha confermato l’illegittimità dell’applicazione dell’Iva al 10% sulla Tariffa di Igiene Ambientale (Tia), che dal 1999 in molti comuni ha sostituito la Tarsu (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani).
Il pronunciamento non ha di per sé valore legislativo ma attribuisce maggior rilevanza alle eventuali richieste di rimborso inoltrate dai cittadini.
La Tia, a differenza della Tarsu, è una tassa e come tale non può essere assoggettata all’Iva, concetto ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 Luglio 2009.
Tuttavia, nonostante il pronunciamento della suprema Corte, molti comuni hanno continuato ad applicare impropriamente l’Iva per “far cassa”.
E’ bene inoltre sottolineare che con l’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 è stato istituito il nuovo tributo per il servizio di smaltimento rifiuti, su cui l’IVA, dal 1° gennaio 2013, non sarà più applicata.
Ad Asti la Tia è stata adottata dal 1° gennaio 2004 e il soggetto gestore è l’A.S.P. (Asti Servizi Pubblici S.p.a) con sede in corso Don Minzoni 86.
Gli astigiani che fossero interessati a chiedere il rimborso dovranno controllare di essere in possesso di tutte le ricevute di pagamento relative alla Tia, verificando che nelle stesse fatture sia stata effettivamente addebitata l’Iva.
Individuata l’eventuale voce di pagamento, il contribuente può optare per due soluzioni: la richiesta del rimborso dell’Iva pagata sulla Tia oppure la richiesta di compensazione di quanto pagato a titolo di Iva sulla Tia negli anni precedenti con quanto dovuto per la Tia dell’anno corrente.
Per maggiori informazioni sulla Tiaè possibile consultare il sito del comune di Asti, www.comune.asti.it/uffici/bilancio-tributi/igiene.shtml