conselingLa figura del professionista che esercita l’attività di counseling è molto controversa. Di fatto egli esercita un sostegno psicologico ed i suoi atti rientrano tra quelli svolti da uno psicologo, secondo quanto stabilisce la legge 56 del 1989, ma vanno anche oltre. Per counseling si intende dunque lo svolgimento di diverse attività, non sempre di tipo psicoterapeutico, come gli interventi volti a promuovere salute e benessere individuale e relazionale. Il percorso del counseling può essere d’aiuto nel comprendere come migliorare sè stessi ed aumentare la propria autostima, determinazione e consapevolezza, capendo al contempo gli altri. Può servire nei percorsi di crescita professionale e scolastica, nell’assunzione di decisioni, nella gestione delle situazioni di conflitto sia in famiglia che al lavoro e nella coppia. Si può insomma definire come una relazione di aiuto e di problem solving senza che vi siano patologia e disagio, di cui chiunque potrebbe farsi carico. Teoricamente dunque chiunque potrebbe diventare “counselor”. Ma il Ministero della Salute ha bloccato con la legge 4 del 2013 il processo di normazione UNI del mestiere di “Counseling relazionale”. Gli Ordini regionali degli psicologi hanno indicato al Consiglio Nazionale degli Psicologi tutte e difficoltà legate alla regolamentazione del counseling. Il CNOP ha scritto al Ministero della Salute, che ha sospeso la regolamentazione in via di definizione in attesa di trovare ulteriori informazioni. Inoltre, contro la decisione del Ministero dello Sviluppo Economico e di quello della Salute di riconoscere l’associazione Assocounseling tra le professioni unite in associazione e non regolamentate di cui parla la legge 4 del 2013 è stato avanzato un ricorso dal Consiglio Nazionale degli Psicologi al TAR di Roma. Si intendono con la definizione formulata dalla legge come “professioni non organizzate” le seguenti: “[…] si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.” Dunque le nuove professioni non possono contenere attività proprie delle professioni con Ordine e soprattutto se hanno a che fare con la sfera della salute pubblica, esponendo individui fragili all’incontro con malintenzionati non preparati ad affrontare soggetti che magari non sono sani mentalmente o non sono stabili psicologicamente, ed hanno bisogno non di consigli, ma di una vera e propria terapia farmacologica o psicoterapeutica. La professione del counseling deve quindi essere ridimensionata a un’attività rientrante nella professione dello psicologo. E per chiedere un sostegno di questo tipo è sempre preferibile rivolgersi a psicologi specializzati nell’ambito del counseling, soprattutto quando si ricerca aiuto online, dove c’è maggior rischio di imbattersi in “impostori”.