Come da consolidata tradizione, le ultime ore dell’anno appena trascorso hanno visto la pubblicazione del modello unico di dichiarazione ambientale e la novità, non trascurabile, è che entro il 30 aprile 2013 sono nuovamente tenuti a tale adempimento anche i raccoglitori e trasportatori professionali di rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione. Categorie, queste ultime, esonerate di fatto già dal 2011. La ragione di questa anomalia, come accade sempre più spesso, è da ascrivere al SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti mai entrato in funzione ed il cui unico effetto, ad oggi, è stato quello di decomporre il previgente quadro normativo con risultati di segno completamente opposto a quelli auspicati da chi ne sosteneva la rapida introduzione al fine di una maggiore tutela ambientale. E’ pertanto necessario un riepilogo dei soggetti obbligati 1.     Comunicazione Rifiuti speciali •    Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; •    Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; •    Imprese ed enti che effettuano operazioni di  recupero e smaltimento dei rifiuti; •    Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; (Nel caso vengano prodotti sia rifiuti pericolosi, sia non pericolosi, se l’azienda ha meno di 10 dipendenti, la dichiarazione dovrà riguardare esclusivamente i primi; •    Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00 ; •    Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)); •    Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo. 2.    Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
•    Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. 3.    Comunicazione Imballaggi 
•    CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c). 
4.    Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
•    soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005. 
5.    Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 
•    soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati . 
6.    Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
•    produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale  e Sistemi Collettivi di Finanziamento. Modalità di presentazione •    La presentazione del MUD su carta è ora consentita solo ai soggetti che nel corso del 2012 hanno prodotto, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti  ed utilizzato, per ogni rifiuto, non più di 3 trasportatori e 3 destinataria finali (comunicazione semplificata). L’inoltro del MUD cartaceo deve avvenire esclusivamente con raccomandata senza avviso di ricevimento: non può più essere consegnato a mano alla Camera di Commercio. Per tutti gli altri soggetti obbligati l’inoltro deve essere effettuato esclusivamente per via telematica ed i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. Confartiginanato tramite il servizio Ambiente è strutturato, per i propri associati, per la compilazione e presentazione in via telematica delle denunce annuali MUD. Per approfondimenti in materia è  a disposizione l’indirizzo di posta elettronica:antonella@confartigianatoasti.com