Nuove modalità saranno in vigore dal 1° giugno per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite specialistiche e gli esami diagnostici.
Non sarà più necessario autocertificare di volta in volta il possesso dei requisiti, ma, secondo quanto previsto da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il codice di esenzione verrà riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione. Il riconoscimento del diritto all’esenzione verrà rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno.
Per il 2011, al fine di evitare disagi ai cittadini, la Regione ha deciso di provvedere a livello centrale a produrre e a inviare via posta a tutti gli assistiti inseriti nell’elenco ministeriale – 673.000 persone – il certificato di esenzione da esibire al medico prescrittore, valido fino al 31 marzo 2012. In caso di mancato ricevimento, chi ritenga di aver diritto all’esenzione del reddito può recarsi all’Asl, che emetterà un certificato provvisorio sulla base di un’autocertificazione, cui seguiranno i relativi controlli sulla veridicità della condizione dichiarata. Dal 1° agosto senza certificato non sarà più possibile usufruire dell’esenzione.
L’assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità rileva che con questo nuovo sistema si raggiungano due importanti obiettivi: da un lato, meno burocrazia per i cittadini, che dovranno certificare il loro diritto una sola volta l’anno senza dover ripetere per ogni visita o esame la procedura; dall’altro, maggiori controlli e lotta all’evasione, visto che l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia potranno controllare che siano effettivamente i meno abbienti a non pagare il ticket.
Nulla è invece stato cambiato sul fronte degli aventi diritto all’esenzione, che restano gli appartenenti alle seguenti categorie: E01, soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro; E02: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupazione con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; E03: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale; E04: soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.