Arriva dal ministero dello Sviluppo Economico la circolare (224402 del 25 novembre) con la quale si invitano le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di oggi, martedì 29 novembre. Una proroga, meglio ancora un rinvio, che, stando al ministero, dovrebbe durare «almeno fino all’inizio del nuovo anno».

Lo stesso ministero, peraltro, in una circolare dei primi di novembre, aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società, avrebbe comportato, appunto, «l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa».

«Nel frattempo – si legge nel testo della circolare – sono pervenute numerose segnalazioni», da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull’«impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell’imminenza del termine in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso».

Il ministero chiarisce che non è possibile procedere all’individuazione delle società che non dovessero rispettare la scadenza, in quanto al momento non è possibile accertare al di là di ogni ragionevole dubbio «l’elemento soggettivo (dolo o colpa)», che in base all’articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa».

La circolare esorta dunque le Camere di commercio, in questa prima fase di applicazione delle regole previste dal Dl 185/2008, per evitare contenzioso, ad astenersi dall’applicare le sanzioni previste dal Codice civile «alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (…) entro il 29 novembre 2011» e suggerisce  «ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno», di ritenere «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data».