sanitaSulla vicenda dell’ormai ex Ospedale della Valle Belbo, in quel di Nizza, continua a regnare sovrana la confusione. Segno che i nostri amministratori pubblici, regionali e locali, farebbero meglio a seguire un corso di formazione sulle leggi che regolano i lavori pubblici. Mi riferisco, in particolare, alle ultime rivelazioni della Regione riportate dai giornali, dalle quali apprendiamo che non sarebbe l’Asl di Asti (Stazione appaltante) ad aver rescisso unilateralmente il contratto d’appalto, ma la Renato Ruscalla Spa (impresa esecutrice). La risoluzione dei contratti d’appalto è regolato dagli articoli 118 (per reati accertati), 119 (per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dovuti alla negligenza dell’appaltatore), 120 (Inadempimento di contratti per cottimo), 121 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) e 122 (Recesso dal contratto e valutazione del decimo) del Regolamento sui lavori pubblici approvato dal Consiglio dei ministri il 10/12/1999. In particolare, l’articolo 122 dispone che: «La stazione appaltante (nel nostro caso l’Asl. NdR) ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo». Poichè nel cantiere di Nizza il ritardo e l’impossibilità di proseguire i lavori non è stato causato dalla Ruscalla (la quale anzi ha subito per anni il fermo cantiere), ma da una variazione al progetto appaltato superiore al limite del quinto (20%), è stato applicato, come già avevo tentato di spiegare nella mia lettera a La Stampa del 18 ottobre 2014 (Ospedale di Nizza nei guai da 4 anni), l’articolo 25 della Legge 11 febbraio 1994 (nuova legge quadro in materia di lavori pubblici) circa le varianti in corso d’opera, che stabilisce al comma 4: «Ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore (l’Asl, N.d.R.) procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale (Ruscalla, NdR)». Seguendo l’articolo 134 del Regolamento citato (Variazioni ed addizioni al progetto approvato) e l’articolo 10 (Variazione al progetto appaltato) del decreto 19 aprile 2000 (Capitolato generale), l’impresa Ruscalla non ha fatto altro che rifiutare la prosecuzione dei lavori, valutando non più convenienti ed eque le condizioni vigenti.   Dalla posa prima pietra alla disfatta L’emblema della fine ingloriosa dell’Ospedale nicese sta tutto confrontando due foto: quella scattata in occasione della posa della prima pietra e quella riferita allo scheletro abbandonato del cantiere. Durante la cerimonia simbolica della posa della prima pietra, presenti le maggiori autorità, a nessuno venne in mente di alzare il braccio e allarmare i presenti circa lo stato del terreno: un ex stagno di rane pericolosamente gonfio d’acqua. Colpevolmente il responsabile del procedimento e la direzione lavori avallarono la consegna dei lavori, uno dei documenti più importanti (dalla firma di questo verbale parte il tassametro della tempistica di cantiere), di fatto ignorando le perizie geologiche d’impatto ambientale. Come mai i tecnici preposti compirono un atto così improvvido? Semplice: per le pressioni della politica, interessata più all’apparenza e alla pubblicità, piuttosto che alla sostanza e al bene collettivo.   Cosa prevede la legge Il recesso è regolato dal Decreto legislativo 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Gli articoli che ci interessano sono: 134 (Recesso), 135 (Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca dell’attestazione di qualificazione), 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), 137 (Inadempimento di contratti di cottimo), 138 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto), 139 (Obblighi in caso di risoluzione del contratto) e 140 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto). L’art.134, comma 1, è chiarissimo: «La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto…». Nel caso dell’ospedale di Nizza, per rescindere il contratto con la Renato Ruscalla Spa (impresa esecutrice), l’Asl (stazione appaltante) non si è avvalsa degli articoli 135-140 citati, poichè non vi era colpa dell’appaltatore aggiudicatario. E’ subentrato l’art.132 (Varianti in corso d’opera), che riprende l’articolo 25 della legge n.109/1994, ove al comma 4 recita: «Ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore (l’Asl di Asti. NdR) procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale (Ruscalla. NdR)». Perchè, dunque, l’Asl ha rescisso il contratto? Per arrestare una volta per tutte il fermo cantiere, che avrebbe fatto lievitare inesorabilmente la penale da corrispondere alla Ruscalla. Paradossalmente, ammesso che la Regione chiarisca il futuro operativo della struttura con relativa copertura finanziaria, l’impresa “uscente” potrebbe rientrare in gioco aggiudicandosi la nuova gara.   Le richieste dei grillini Leggo in rete che il Movimento 5 stelle astigiano vuole conoscere l’ammontare della spesa sostenuta dalla Regione per liquidare le riserve iscritte sui registri contabili dall’impresa Ruscalla nel cantiere dell’ex ospedale di Nizza. Senza scomodare, almeno per ora, la magistratura per individuare le responsabilità, è sufficiente richiedere all’Asl di Asti (stazione appaltante) una copia dell’accordo bonario stipulato con l’impresa esecutrice (articoli 240 e 240 bis del decreto legislativo 163/2006) oppure, in caso di non accordo tra le parti, del lodo arbitrale (artt.241 e 242 del citato Codice degli appalti). Altro documento essenziale, ove è riportato il valore totale del contenzioso, è il verbale definitivo di collaudo, che la stazione appaltante ha l’obbligo di effettuare in seguito al recesso con l’impresa aggiudicataria (art.134). Stefano Masino