In occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo, il Ministero dell’Interno ha richiamato l’attenzione su alcune disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione. 

A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE O REFERENDARIA 

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale e referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. 

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.