incendio2E’ stata approvata dal Consiglio Regionale la nuova legge sulla protezione del patrimonio boschivo dagli incendi. La legge, che attua i dettami della normativa nazionale – legge quadro 21 novembre 353/ 2000 – ridisegna il sistema regionale antincendi boschivi individuando i soggetti e le attività connesse. Nel nuovo testo di legge sono indicate le competenze regionali in materia di pianificazione, previsione, protezione e lotta attiva agli incendi boschivi fatta salva la competenza statale sull’impiego dei grandi velivoli antincendio. La legge prende atto di un sistema operativo regionale che è profondamente cambiato, cresciuto, maturato dal 1994, anno di approvazione della normativa precedente; sono perseguiti obiettivi di efficienza ed efficacia, riconoscendo le procedure operative quale strumento migliorativo per la gestione del sistema operativo e prevedendo azioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza di coloro che intervengono nella lotta agli incendi boschivi. La legge definisce gli ambiti dell’attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per operare con la dovuta chiarezza all’interno del complesso sistema operativo regionale, individuandone le azioni di competenza. La Regione Piemonte, con la redazione del piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, soddisfa pienamente alla funzione programmatoria, andando ad individuare, accanto alle azioni, le risorse necessarie alla loro realizzazione. Strategico è il riconoscimento nelle procedure operative antincendi boschivi, lo strumento per l’organizzazione e la gestione del sistema operativo antincendi boschivi che coinvolge, oltre alla Regione Piemonte, il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale vigili del fuoco e del volontariato. Vengono così definiti i ruoli e compiti ai vari attori del sistema: ·          al Corpo forestale dello Stato sono riconosciute funzioni di direzione delle operazioni di spegnimento, direzione dei velivoli regionali e dello Stato che intervengono sullo scenario operativo; ·          ai vigili del fuoco è richiesto il concorso operativo soprattutto per quanto concerne gli scenari di interfaccia tra aree antropizzate e foresta, entrambi collaborano nel coordinamento all’interno della Sala operativa unificata permanente collocata nella Sala di Protezione civile. Una particolare attenzione è dedicata al volontariato che opera nel sistema, forte ormai di un’evoluzione maturata negli anni. La Regione Piemonte è consapevole dell’importanza del ruolo del volontariato in tutte le fasi di lotta attiva agli incendi boschivi, del rischio che tale attività comporta e delle conseguenti misure di sicurezza da garantire agli operatori del settore. Tramite convenzione, possono essere impiegati, in via esclusiva all’interno del proprio sistema operativo antincendi boschivi, solo i volontari che ·          siano inquadrati in un’organizzazione che abbia i requisiti previsti dalle procedure operative; ·          siano assicurati contro gli infortuni; ·          siano dotati della necessaria formazione o addestramento; ·          godano di accertata idoneità psicofisica attitudinale; ·          siano dotati di appositi dispositivi di protezione individuale, da indossare obbligatoriamente durante tutte le fasi dell’intervento. La legge inoltre definisce: ·          il sistema previsionale per determinare lo stato di grave pericolosità; ·          le azioni di prevenzione e lotta attiva con una puntuale informazione sensibilizzazione verso la popolazione, le scuole e gli Enti. La prevenzione diretta comprende tutti gli interventi forestali che permettono la messa in sicurezza degli ambienti boschivi come i miglioramenti forestali, la costruzione di bacini idrici artificiali per l’utilizzo in elicooperazione, la creazione di strade forestali che permettono il rapido raggiungimento delle aree a rischio. Un ruolo strategico per la prevenzione incendi boschivi, è assegnato alla pratica del fuoco prescritto, materia su cui negli ultimi anni la Regione Piemonte ha investito in termini di risorse umane e finanziarie, considerando più economico investire sulla prevenzione che sui costi della lotta attiva. La Regione dispone l’erogazione di contributi finalizzati alla ricostituzione boschiva qualora il passaggio dell’incendio abbia creato problemi di incolumità pubblica, nei casi di dissesto idrogeologico e per la tutela di valori ambientali e paesaggistici. Il Presidente Cota ha dichiarato: “Questa legge rappresenta un importante passo avanti nell’impegno di efficientamento del nostro sistema di protezione civile, che si attesta tra le migliori nel panorama nazionale e non solo. La protezione civile piemontese, oltre a garantire la sicurezza dei nostri concittadini, si adopera per la salvaguardia anche del nostro patrimonio boschivo.” L’assessore Ravello, presentatore della legge, ha espresso grande soddisfazione per la condivisione da parte di tutti i gruppi presenti in Consiglio Regionale che ha consentito l’approvazione in tempi rapidi e all’unanimità dei presenti. “Esistono strade diverse e parallele per tutelare l’ambiente; una di queste è la difesa dei boschi dagli incendi. La legge completa un percorso iniziato con l’incendio di Monte San Giorgio di Piossasco nel febbraio 1999, in cui perì il volontario AIB di Roletto Beltrand, che ha determinato una piena presa di coscienza sul tema. Oggi la Regione disciplina in modo completo il sistema che, attraverso la sinergia tra i diversi soggetti e la definizione chiara delle competenze, diventa ancor più efficiente. Questo importante traguardo è stato possibile grazie ad un lavoro corale di tutte le componenti del sistema, alle quali va un sentito ringraziamento. In conclusione, credo che questa legge, che ha nella tutela del nostro patrimonio boschivo il proprio punto di forza, possa rappresentare anche un valido strumento per il rilancio dei nostri territori, in termini sociali e turistici”.