In occasione della tornata elettorale relativa all’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, viene garantita la possibilità di esprimere il voto direttamente al proprio domicilio agli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.(D.L. n.1/2006 convertito dalla L.22/2006 e s.m. e i.) Chi può votare a domicilio Possono fare richiesta oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della Legge 05/02/1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale). Documentazione necessaria L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, entro il 22 maggio 2017 (termine ordinatorio). La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo della abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.