Il mercato dell’usato può rappresentare una soluzione conveniente per chi decide di acquistare una moto in questo periodo. Si pensa che la mobilità post Covid spingerà i consumatori a preferire mezzi di trasporto a uso privato, che consentano di ridurre le possibilità di esposizione alle occasioni di contatto.

Terminata la fase di lockdown, che ha messo a dura prova le finanze e il budget a disposizione degli Italiani, è opportuno valutare il risparmio derivante dall’acquisto di una moto di seconda mano, se non di terza o quarta, anziché nuova.

Affinché la scelta si riveli effettivamente vincente, è bene che l’acquirente conosca quali garanzie lo tutelano da eventuali spese impreviste, legate alla scoperta di danni o difetti anche dopo aver firmato il contratto di compravendita. Entrando nello specifico, la garanzia moto usate riconosciuta dal Codice del Consumo definisce gli obblighi a cui devono attenersi i venditori, con differenze che è importante comprendere a seconda che l’acquisto avvenga presso un concessionario o un privato.

Nella compravendita di moto di seconda mano tra privati la garanzia moto usate non è infatti obbligatoria. In questa trattativa l’acquirente è tutelato dall’articolo 1490 del Codice Civile. Il venditore è tenuto a consegnare al cliente finale un bene privo di vizi e difetti.

Qualora, entro 12 mesi, l’acquirente rilevasse la presenza di difetti legati a vizi preesistenti, la riparazione sarà a carico del precedente proprietario. L’obbligo è che il difetto venga denunciato entro 8 giorni dal momento della scoperta. La notifica può essere inviata anche tramite servizi di raccomandata online con opzione A/R come quello di Ufficiopostale.com, attivo 24 ore su 24 e con consegna in 4 giorni lavorativi.

Diverso è il caso in cui l’acquisto della moto di seconda mano avvenisse presso un venditore professionista. In questa situazione sarà infatti valida la garanzia moto usate a cui si accennava sopra, con durata di 24 mesi (o 12 mesi purché la riduzione dell’estensione sia indicata nel contratto e accettata da entrambe le parti).

Al momento della vendita, il concessionario dovrà rilasciare un attestato di conformità. Qualora il cliente finale rilevasse vizi o difetti non presenti nel documento, potrà rivalersi sul venditore richiedendo la riparazione del danno, la sostituzione della moto o persino l’annullamento del contratto.