passocarrabileAd Asti si continua a parlare della discussissima tassa sui passi carrai, istituita sotto la ex giunta Armosino, ma mai applicata, e rispolverata dal commissario straordinario della Provincia Alberto Ardia l’estate scorsa, fra le proteste degli agricoltori “proprietari” ciascuno di decine di passi carrabili dalle strade provinciali ai propri campi. Questa volta a intervenire è stato proprio il commissario che ha spiegato il complesso meccanismo di pagamento. L’importo delle spese di istruttoria per i passi a uso agricoli è di 10 euro da saldare in un’unica volta, anche se i passaggi di cui il coltivatore è intestatario sono più d’uno. I tecnici provinciali precisano inoltre, a rettifica di alcune notizie pubblicate recentemente su organi di informazione locale, che la tariffa annua applicata è di 13,16 euro al metro quadrato e che i coefficienti da applicarsi sono:  1,2 per i distributori di carburanti e i grandi insediamenti; 0,5 per gli accessi a uso agricolo; 0,8 per gli accessi di civile abitazione;  1 per gli accessi di attività del terziario (artigianale, commerciale). Per gli accessi agricoli oltre ai 9 metri di lunghezza (corrispondenti a circa tre accessi) se intestati a unico proprietario, viene applicata un’ulteriore riduzione del 90%. In sintesi, il proprietario di accesso a una strada provinciale deve: possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli: questo indipendentemente dal pagamento o meno del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche. Il proprietario che non è in possesso di autorizzazione è soggetto a sanzione, a meno che non presenti apposita dichiarazione entro il 16 dicembre 2013; pagare la Cosap che riguarda l’occupazione di spazio pubblico da parte del privato cittadino per realizzare opere necessarie a consentire l’accesso al proprio fondo, quale ad esempio l’occupazione della scarpata stradale con una rampa di accesso al fondo privato realizzata con tubi posati nel fosso stradale e soprastante rilevato in terra. Nel caso in cui l’accesso al fondo privato avvenga senza occupazione di area pubblica, si  verifica il cosiddetto accesso “a raso” non soggetto al pagamento del canone, fatta eccezione nel caso in cui il privato apponga sull’accesso il segnale “Divieto di sosta – passo carrabile”: in questo caso è obbligo del proprietario il pagamento del canone per la limitazione apposta all’uso pubblico del tratto di strada davanti al proprio accesso. “L’applicazione della Coasp– sottolinea il commissario – è stata determinata a seguito del mancato introito per la Provincia dei trasferimenti di fondi da Stato e Regione, a fronte della necessità di risorse per l’esercizio delle funzioni di competenza provinciale, che riguardano la manutenzione delle strade e delle scuole, a cui sono destinate le entrate che deriveranno dalla tassa”.