Parafarmacia san fedele“L’affermazione del Comune di Asti – “la paventata chiusura della Parafarmacia non è riconducibile ad alcun provvedimento di qualsivoglia autorità amministrativa” – non è corretta, né supportata dalla normativa vigente.

L’art. 50 comma 5 del TUEL recita: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”. Tra queste emergenze è ricompresa la chiusura di attività esercenti la vendita di farmaci (farmacie ma, anche, parafarmacie di cui alla Parte A del Decreto 9 Marzo 2012, come la Parafarmacia San Fedele).

Il rilascio dell’immobile é stato disposto “per cessata locazione” (fu negata precedente richiesta di sfratto): risulta non corretta l’affermazione del Comune di Asti – “nessun ente pubblico è in condizione di intervenire sui rapporti patrimoniali tra proprietario e conduttore” – a norma dell’art 35 della legge 253/1950, per l’esecutività della cessazione di locazione di esercizi di vendita di farmaci viene espressamente richiesta l’autorizzazione del Sindaco (in seguito a modifiche del testo che prevedeva, originariamente, quella del Prefetto). Non essendo rappresentata nel provvedimento tale autorizzazione, ciò basterebbe a suggerire al Sindaco un’ordinanza sospensiva per più attenta analisi. È infondata ogni eccezione per la quale la norma sia relativa alle sole farmacie: nel 1950 le Parafarmacie non esistevano e non potevano essere citate.

Bisogna, allora, capire la novità introdotta dal Decreto 9 Marzo 2012.

Le Parafarmacie di cui alla parte A del Decreto (come la Parafarmacia San Fedele) forniscono tutti farmaci in delisting e SOP (oltre ai farmaci OTC) e tutti i farmaci veterinari su ricetta ripetibile e non ripetibile; forniscono ausili, dispositivi, attrezzature e farmaci prescritti per l’Assistenza Integrativa Regionale del Servizio Sanitario Nazionale; forniscono medicinali omeopatici e fitoterapici (prescritti dai medici, cui è riservato per legge l’esercizio di omeopatia e fitoterapia); hanno diritto ad un laboratorio galenico e a preparare in proprio farmaci officinali; forniscono farmaci SOP in conservazione frigorifera; sono obbligate alla presenza costante e attiva di un farmacista responsabile; partecipano ai programmi di farmacovigilanza del Ministero.

Restano esclusi i farmaci in fascia A (ricetta rossa) e fascia C (ricetta bianca) che, se sono la maggior parte del fatturato di una Farmacia, sono ampiamente minoritari in quanto a numero di prodotti.

Le parafarmacie di cui alla parte B del Decreto (quelle nei supermercati o i “Corner GDO”) vendono solo farmaci di automedicazione e non necessitano della presenza costante ed attiva di un farmacista.

E’ chiaro che la Parte A del Decreto 9 marzo 2012 istituisce, di fatto e diritto, una sorta di “farmacia non convenzionata” cui – fornendo farmaci su ricetta, dispositivi ed ausili su ricetta e dispensati dall’Assistenza Regionale – si adattano totalmente i termini dell’articolo 35.

Non è corretta l’affermazione “il Comune ha … individuato San Fedele come localizzazione di nuova farmacia e … la Regione Piemonte ha indetto un bando per l’assegnazione… è presumibile che la graduatoria arrivi nel mese di novembre. Nel giro di qualche mese, quindi, il quartiere avrà una nuova farmacia vera e propria.”

Il Concorso Straordinario non è Regionale ma Nazionale: alle Regioni è demandata la semplice attuazione, ai Comuni l’individuazione delle zone farmaceutiche.

Il Concorso Nazionale è in ritardo, oggi, di più di un anno e sette mesi e, poiché i partecipanti potevano concorrere in due Regioni, occorrerà aspettare la pubblicazione di tutte le graduatorie regionali (molte in forte ritardo) e la rinuncia ad una sede da parte di chi vincerà in due Regioni per avere la graduatoria definitiva. Si potrà, poi, procedere all’apertura delle sedi (che il Ministero consiglia di stimare cautelativamente tra giugno 2015 e giugno 2016), SALVO RICORSI, che allungherebbero i tempi. È improbabile, quindi, che “in pochi mesi” possa aprire una Farmacia a San Fedele. Ben lo sanno i due farmacisti associati alla Parafarmacia, che hanno partecipato al Concorso per aprire una sede ESCLUSIVAMENTE a San Fedele – per servizio alla collettività – e non in altri luoghi.

Non è corretta l’affermazione – “Non è invece praticabile … che sia il Comune stesso ad aprire una “farmacia comunale” a San Fedele.” – La Farmacia Comunale non è una bandiera della Parafarmacia ma un’ipotesi, nata dai Cittadini, di potenziamento immediato del servizio – a costo zero per il Comune e con grave sacrificio patrimoniale da parte della Titolare della Parafarmacia – ma, se è vero che la zona farmaceutica è posta a bando nel Concorso, questo è “inadempiente” e, come visto, lo sarà ancora per molto.

Si configura una “emergenza sanitaria” ed un danno alla pubblica utilità per gli 11.500 utenti individuali serviti in tre anni.

Il Piano Regolatore non prevede altre “aree a servizi” – cioè altri negozi – in San Fedele: i pochi esistenti sono tutti occupati. Il Comune potrebbe ben aprire una Comunale a San Fedele ed identificare una nuova zona farmaceutica perimetrata, prima della pubblicazione delle graduatorie, di concerto con la Regione. Al posto della Parafarmacia potrebbe aprire ogni altra attività e, così, rendere IMPOSSIBILE una farmacia all’interno della zona, che andrebbe “vacante”, con grave danno per la pubblica utilità – a meno che non intervenga immediatamente una società farmaceutica o un farmacista a rilevare l’immobile. Ma chi lo farebbe, se non qualcuno certo di aver vinto una sede – PRIMA della pubblicazione delle graduatorie (e sappiamo che non è possibile, giusto?).

Non è sfuggito un vago sentore di sufficienza nella frase “il quartiere avrà una nuova farmacia vera e propria”.

Bene: questa Parafarmacia di Tipo A ha fornito al Quartiere San Fedele ed a tutti i Cittadini un servizio di alto livello professionale: nonostante sia chiaro a tutti che è una Parafarmacia, tutti gli abitanti del Quartiere la chiamano “la Farmacia” – un motivo ci sarà.

Speriamo che, alla mancanza d’azione nonostante la presenza di normative che ben lo permetterebbero, con danno alla pubblica utilità, non si aggiungano situazioni d’ipotetica  “turbolenza” in relazione al mercato o, peggio, al concorso.

È stato dimostrato, comunque e con norme – non quattro chiacchiere senza fonti normative di riferimento – che non è vero che “non si può”: NON SI VUOLE.

Non ci fermeremo per questo. La lotta per i diritti del nostro Quartiere continua, a fianco dei Cittadini che hanno proposto la petizione”.

 

PARAFARMACIA SAN FEDELE

Francesca Genco, Titolare