Dal 7 all’11 novembre 2016 ritorna in tutta Italia l’appuntamento con la Settimana nazionale della conciliazione organizzata da Unioncamere. La manifestazione, ora alla sua tredicesima edizione, promuove la cultura della mediazione quale strumento per risolvere le controversie tra imprese, tra imprese e consumatori e tra privati, in tempi brevi e a costi contenuti. Il servizio di mediazione, gestito tramite ADR Piemonte, Organismo di Mediazione che le Camere di commercio piemontesi hanno costituito presso Unioncamere Piemonte per esercitare in forma associata le attività di mediazione, è attivo a Palazzo Borello nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12,30 (uffici al secondo piano c/o l’U.O. Affari Legali e G.R.U. – telefono 0141 535293 – fax 0141 535248 – adr.cciaa.at@legalmail.it). Durante la Settimana della Conciliazione lo Sportello amplierà l’orario di apertura al pubblico e il personale sarà a disposizione gratuita degli utenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per fornire informazioni e materiale sul funzionamento dello “strumento mediazione”. Sarà altresì disponibile presso lo sportello in distribuzione gratuita la pubblicazione “Nel prisma della mediazione – Contributi e massime di giurisprudenza” edita da Unioncamere Piemonte, utile strumento dal taglio pratico messo a disposizione di professionisti e operatori del settore nonché di chi intenda approfondire gli indirizzi giurisprudenziali più recenti in tema di risoluzione alternativa delle controversie. L’attività di conciliazione risponde ad un obbligo di legge: il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato dalla Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) prevede l’obbligatorietà della mediazione per liti di carattere civile e commerciale. Queste le materie interessate: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per le sole controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità è stata introdotta, in esito alle ultime modifiche, l’assistenza obbligatoria di un avvocato, nonché un criterio di competenza territoriale: le domande di mediazione infatti dovranno essere depositate presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente a conoscere la controversia. Il verbale di chiusura della procedura contenente l’accordo ha efficacia di titolo esecutivo se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono o se omologato dal Presidente del Tribunale.