La Regione ha confermato fino al 31 marzo 2020 la validità dei certificati di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica riguardanti le seguenti categorie: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione) – codice E01; titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico – codice E03; titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico – codice E04.
I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02,disoccupati e lavoratori in mobilità, dovranno recarsi alla propria Azienda sanitaria locale di riferimento per l’eventuale rinnovo del certificato. Considerata l’estrema variabilità della condizione, la proroga non è automatica.
L’esenzione E05 per la spesa farmaceutica non è più necessaria in quanto la Regione- con delibera di Giunta del 15 febbraio 2019- ha abolito la compartecipazione alla spesa fissa sui farmaci.
La persona che ha diritto all’esenzione (disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego – non in cerca di un primo lavoro- e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico) deve rinnovare il certificato, attraverso la funzionalità telematica o recandosi nello sportello di “Scelta/Revoca” dell’Asl per rendere l’autocertificazione sul relativo reddito o inviando l’autocertificazione sul reddito, compilata e sottoscritta, tramite persona di fiducia munita di documento di identità del sottoscrittore e di delega.
Il cittadino può presentare l’autocertificazione in via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi al seguente link: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/924-autocertificazione-esenzioni-da-reddito
In caso di perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all’esenzione, a non avvalersi più di tale diritto e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.
Abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano responsabilità amministrative e penali.