inpsL’Inps ricorda a tutti i lavoratori che intendono beneficiare della salvaguardia prevista dalla legge  n. 228/2012 (cosiddetta terza salvaguardia) che devono presentare una specifica istanza entro il 25 settembre. In particolare, le categorie di soggetti interessate dalla salvaguardia sono: i lavoratori cessati entro il 30.9.2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga in base ad accordi stipulati entro il 31.12.2011 (a); i lavoratori cessati entro il 30.6.2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31.12.2011 (b). Queste due tipologie di lavoratori devono presentare istanza di accesso al beneficio alla Direzione territoriale del lavoro (DTL). I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4.12.2011, che abbiano almeno un contributo accreditato alla data del 6.12.2011 (c); i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4.12.2011 e collocati in mobilità ordinaria, che per versare almeno un contributo volontario devono attendere il termine di fruizione della mobilità (d). Queste due tipologie di lavoratori devono presentare l’istanza di accesso al beneficio all’Inps. Si rammenta che per i lavoratori di cui alle lettere  b) e c) andrà anche verificato l’eventuale svolgimento di attività lavorativa dopo, rispettivamente, il 30.6.2012 ed il 4.12.2011, ed il reddito conseguito. I lavoratori di cui al punto d) per accedere alla salvaguardia non dovranno aver ripreso alcuna attività lavorativa dopo il termine del periodo di mobilità. Le Agenzie/Sedi dell’INPS e gli Enti di Patronato sono a disposizione per qualunque ulteriore informazione.