CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTEDepositata l’8 febbraio scorso la sentenza del TAR Piemonte sul ricorso di Davide Bono, capogruppo MoVimento 5 Stelle Regione Piemonte, contro il Consiglio Regionale che gli aveva negato l’accesso all’elenco delle autodichiarazioni di attività istituzionali (e relativi rimborsi spese) dei consiglieri regionali dal 2008 al 2012. “Per mesi avevo contestato, tra i “costi dei politici”, l’assurda possibilità per i consiglieri di autodichiarare un’attività istituzionale in qualunque parte della Regione Piemonte – spiega Bono -, con conseguente diritto ad un rimborso di 122 € netti più 0,50 € per ogni chilometro percorso. Tale assurdo istituto era stato creato nel 2001, con la delibera 152-5666, dalla Presidenza del Consiglio Regionale targata Cota, con tutte le forze allora presenti d’accordo (compresi i radicali) e mai nessuno si era lamentato. Dal settembre 2012 la Procura indaga su alcuni consiglieri dai “rimborsi facili”, anche in virtù di un mio esposto. Ovviamente sulle indagini e sui documenti elaborati in un cd-rom c’è il segreto istruttorio, ma alcune notizie sono trapelate, anche perché alcuni consiglieri pare si siano spinti addirittura ad autodichiarare attività istituzionali mentre erano in vacanza al mare, come il leghista Tiramani, il quale, una volta scoperto su Facebook, avrebbe prontamente cancellato l’autodichiarazione. Altrettanto chiaramente detto segreto non c’è sui documenti cartacei in possesso dall’amministrazione regionale, da me richiesti e a me negati dal Presidente Cattaneo. Il TAR ha dichiarato che “mentre deve ritenersi coperto dal segreto istruttorio il cd-rom acquisito dall’autorità inquirente in esito al sopralluogo del 28 settembre 2012, contenendo esso documenti “elaborati secondo criteri indicati dalla Guardia di Finanza”…, altrettanto non può dirsi per le autodichiarazioni in formato cartaceo rese dai membri del Consiglio Regionale del Piemonte al fine di conseguire i rimborsi e le indennità di cui all’art. 2 della L.R. n. 10/1972, le quali, ove anche acquisite dall’autorità inquirente nel corso di indagini penali, non possono ritenersi soggette al vincolo del segreto istruttorio perchè preesistenti all’indagine penale ed estranee alle attività direttamente “compiute” dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 329 c.p.p.. [..] Ne consegue, in definitiva, che gli stessi devono ritenersi accessibili dall’odierno ricorrente, nella sua qualità di consigliere regionale…[..] A tale incombente l’amministrazione regionale provvederà nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza”. Aspetto quindi i documenti richiesti a settembre e rilancio, richiedendo anche i documenti degli anni precedenti. Biasimo e censura per il comportamento del Presidente del Consiglio Regionale e del Segretario Generale, Ing. Crescimanno, interessati più a difendere le magagne dei consiglieri che il diritto statutario di accesso agli atti: se avessero ottemperato alla giusta richiesta, si sarebbero risparmiati tempo e soldi. La trasparenza per il MoVimento 5 Stelle è sempre stata una questione fondamentale, ma per ottenerla veramente c’è bisogno di cambiare tutto il personale politico e dirigenziale. Chissà che il Presidente Cota, con la sua candidatura a Roma, non ci dia una mano?”.