Come già avvenuto in tutti gli altri comuni capoluogo del Piemonte la Corte dei Conti passa al setaccio anche i numeri del Comune di Asti. Richiamando la relazione dei revisori dei conti di Asti, che avevano dato in un primo tempo parere contrario al rendiconto 2013, l’organo di controllo muove al Comune di Asti una lunga serie di richieste di informazioni proprio su quell’atto. “Quando ho letto sul documento della Corte la parola deferimento – commenta il sindaco Fabrizio Brignol o- mi sono molto agitato, poi ho verificato che questa procedura è già state fatta su tutti i capoluoghi del Piemonte”. Effettivamente Torino ha avuto udienza il 17 giugno 2014 e già in precedenza il 26 febbraio 2013 e il 26 aprile 2012; a Cuneo è toccata il 9 aprile 2014 e il 26 settembre 2013, e così via; lo stesso Comune di Asti era già stato oggetto di deferimento per il rendiconto 2010 e per il rendiconto 2012 e in entrambi i casi la Corte, all’esito dell’esame collegiale, aveva disposto raccomandazioni e prescrizioni”. Questa mattina il Comune di Asti ha trasmesso le proprio controdeduzioni e la relativa documentazione. “Confidiamo che i documenti trasmessi siano idonei a fugare i dubbi sollevati” ha commentato il sindaco. L’accertamento della Corte dei Conti è effettuato in base all’art. 148 bis del Testo Unico degli Enti Locali per il quale “l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.