incendioSollecitata dalle associazioni agricole, è stata emessa ieri l’ordinanza del sindaco Fabrizio Brignolo, che consente di tornare a bruciare le sterpaglie, seppure con cautele e accortezze finalizzate a prevenire rischi di incendi. L’ordinanza esclude dal divieto di accensione dei fuochi il “materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse”, precisando che: “di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,dichiarati dalle Regioni, la combustione  di  residui vegetali  agricoli  e  forestali  è sempre vietata ”. “L’ordinanza – spiegano il Sindaco Brignolo e l’Assessore all’Ambiente Bagnadentro – è stata studiata consultando i tecnici della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato, perché abbiamo dovuto contemperare i bisogni dei contadini, con i rischi che questa pratica, se non adeguatamente controllata, può provocare”. L’ordinanza del Sindaco precisa che è consentita la combustione sul luogo di produzione dei soli residui derivanti da materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate. La combustione è ammessa esclusivamente al di fuori del perimetro del centro abitato del capoluogo; le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione; durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da  parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia  dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; il luogo in cui si procede all’accensione del fuoco è preventivamente isolato e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco; la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi, strutture, strade, ferrovie e grandi vie di comunicazione; l’operazione deve svolgersi in assenza di forte vento, nella fascia oraria dall’ alba alle ore 11,00; le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono  recuperate per  la distribuzione sul  terreno  a fini nutritivi o ammendanti; nei periodi  di  massimo  rischio per  gli  incendi boschivi, dichiarati  dalle  Regioni,  la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata; il  Comune  ha facoltà  di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto  in tutti i casi  in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’effettuazione  di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.