A seguito delle recenti segnalazioni evidenziate dagli organi di stampa locali, la Questura di Asti per la tutela della collettività rammenta che si tratta di oggetti potenzialmente pericolosi e per questo è necessario utilizzarli in modo responsabile e consapevole. 

I fuochi d’artificio devono essere acquistati solo da rivenditori autorizzati e devono esporre il marchio “CE”. 

È importante verificare se nel proprio Comune è in atto un’ordinanza che ne vieti o limiti l’utilizzo.

Per tali ragioni, saranno intensificati i controlli al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in materia.

L’accensione dei fuochi d’artificio è regolata dall’art. 57 T.U.L.P.S..

È sempre necessaria la licenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 57 T.U.L.P.S.) quando si intende:

  • accendere fuochi d’artificio in un luogo abitato;
  • nelle sue adiacenze;
  • lungo una via pubblica o in direzione di essa.

Si precisa che per “luogo abitato” si intende qualunque sito in cui possano esservi persone, edifici, presenze stabili o transito di pubblico.

Non serve licenza se si utilizzano articoli pirotecnici (F1 e F2) in spazi idonei, all’aperto, nel pieno rispetto delle istruzioni del produttore e purché non si arrechino pericolo o disturbo a persone, animali o cose.

Resta sempre vietato utilizzare articoli pirotecnici in modo da:

  • creare situazioni di pericolo;
  • danneggiare proprietà private;
  • disturbare la quiete pubblica o mettere a rischio la circolazione.

Le violazioni alle disposizioni del T.U.L.P.S. possono comportare:

  • sanzioni amministrative;
  • sequestro del materiale;
  • denuncia per accensioni non autorizzate in luoghi abitati;
  • responsabilità civile per eventuali danni causati.

In particolare, l’accensione pericolosa di fuochi d’artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze può integrare l’ipotesi di cui all’art. 703 del Codice Penale, oltre ad eventuali ulteriori reati o illeciti in caso di danni a persone o cose.

Come ulteriore precisazione si ricorda che gli articoli pirotecnici, destinati al pubblico, sono suddivisi in categorie:

  • F1 – Rischio estremamente basso, uso in spazi confinati (es. stelline, pistole a capsula,…);
  • F2 – Basso rischio, uso all’aperto in aree delimitate;
  • F3 – Rischio medio, uso esclusivamente all’aperto in ampie aree (possono essere acquistati solo da maggiorenni);
  • F4 – Destinati esclusivamente a professionisti abilitati (pirotecnici).

Solo i prodotti marcati “CE” possono essere venduti e usati.

Le condizioni per la vendita e l’acquisto sono disciplinate dal T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dal relativo regolamento (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), oltre che dal D.Lgs. 123/2015, in virtù dei quali:

  • Per le categorie F1 e F2 è sufficiente la maggiore età (per alcuni articoli F1 è sufficiente avere 14 anni);
  • Per gli articoli F3 è richiesta la maggiore età e la presentazione di un documento di identità; possono essere detenuti solo in quantità limitate;
  • Gli articoli F4 possono essere acquistati e impiegati esclusivamente da soggetti con licenza da pirotecnico.