E’ stata pubblicata la circolare INPS che fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo Covid 19 per quarantena scolastica dei figli, come introdotto dal Decreto legge 11/2020, illustrato in un precedente comunicato. In primis la circolare specifica che i destinatari sono i soli genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, di minore per il quale sia stata predisposta, dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. 

Si distingue tra lavoratori dipendenti del settore privato e dipendenti del settore pubblico: cambiano infatti le modalità di richiesta. 

Per i primi la domanda deve essere presentata in modalità telematica tramite il portale web del sito www.inps.it, tramite il contact center nr verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164.164 (da rete mobile a pagamento) o tramite i patronati; i dipendenti del settore pubblico non devono presentare domanda all’Inps ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica, datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. 

Quali requisiti occorrono per fruire di tale congedo? Avere rapporto di lavoro dipendente in essere, il figlio di età minore di anni 14 ed essere convivente durante tutto il periodo del congedo. 

Attenzione: in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo viene meno il diritto al congedo stesso. 

Si può usufruirne entro il 31 dicembre 2020 e la sua durata massima coincide con il periodo di quarantena disposto dalla ASL. Al genitore lavoratore è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione in godimento. 

Sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, essi possono alternarsi nella fruizione del congedo. Quest’ultimo è compatibile con altre tipologie di assenze che, pertanto, possono essere usufruite contemporaneamente dall’altro genitore ( quello che non ha richiesto il congedo covid): malattia, maternità/paternità ( per altro figlio), ferie, aspettativa non retribuita, soggetti “fragili” ( se l’altro genitore è soggetto con situazioni particolari di fragilità normate da specifica circolare), permessi e congedi ex Lege 104/92, inabilità. La circolare prevede anche situazioni di incompatibilità quali: la richiesta dello stesso periodo di congedo covid da parte di entrambi i genitori oppure di quello parentale, così come in caso di disoccupazione di uno di essi, o di prestazione di lavoro agile o di giornate di pausa contrattuale per part time. 

Il testo prosegue con le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive da parte dei datori di lavoro declarando le varie casistiche; per una lettura completa si può scaricare la circolare dal sito Inps”. 

Chiara Cerrato, consigliera di parità della Provincia di Asti