La notizia era già nell’aria ma ora è arrivata la conferma. Il sindaco di Asti Maurizio Rasero ha deciso di adottare la “strategia” del coprifuoco in alcune zone cittadine. Da domani sera alcune vie e piazze saranno interdette al pubblico. Le aree interessate sono: la zona interna al perimetro formato da corso Alfieri (da via Giobert, incluse piazza Roma e aree verdi Alganon), via F. della Valle, via C. Battisti (ivi inclusa piazza Medici), tutta piazza Alfieri, via Gardini-Garibaldi, piazza San Secondo, piazza Statuto (incluso l’adiacente tratto di via Cavour), via Q. Sella, via Ranco, via Garetti, via Balbo, piazza Roma; quella della piazza San Martino e dei tratti delle vie immediatamente adiacenti alla stessa; quella di piazza Marconi e di corso Matteotti e l’area delle piazze G. Pasta, San Rocco e San Giuseppe (incluso parcheggio Lavezzeri), compresi i tratti delle vie tra le stesse intercluse.

L’ordinanza è valida sabato 24 ottobre 2020 e fino a lunedì 2 novembre dalle 00.10 alle 4.50

Possono transitare, fermo restando il divieto di assembramento, le persone anagraficamente residenti o comunque che accedono alle abitazioni private (parenti, addetti alla cura/assistenza di persone, commensali, etc.), le persone che svolgono nell’area la propria attività lavorativa, le persone che affluiscono ad attività legittimamente operanti, gli addetti al servizio di consegna a domicilio.

Ecco l’ordinanza integrale.

IL SINDACO

Visti:

  • il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio2020, n. 74;
  • il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui si è tra l’altro prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Richiamate le decisioni assunte in occasione della riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica convocata il giorno 22 ottobre 2020, nel corso della quale, unitamente all’ASL Città di Asti, si sono condivise riflessioni circa gli ultimi significativi aumenti dei contagi da Covid-19. In particolare il Commissario Straordinario ha espresso preoccupazione per il dato incrementale medio alto, condividendo la richiesta del Sindaco di Asti volta a valutare la possibile adozione di provvedimenti utili al contenimento della diffusione del contagio.

Dato atto che l’art. 1 comma 2bis del DPCM 13 ottobre 2020, aggiunto dal DPCM 18 ottobre 2020, prevede testualmente che: “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”.

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro – N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20 ottobre 2020, in particolare ove si osserva come la norma di cui sopra consenta l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.

Rilevato che i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dalle Forze di Polizia dello Stato e dalla Polizia Locale, hanno evidenziato criticità relative al rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione nelle ore notturne, in particolare in quelle aree della città ove la presenza di locali pubblici facilita il formarsi, anche oltre l’orario di chiusura, di frequenti poli di aggregazione e capannelli di persone.

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 6 lett. ee) del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 24,00.

Valutata l’urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica.

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.

Visto l’articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

  • a decorrere da sabato 24 ottobre 2020 e fino a lunedì 2 novembre 2020 dalle ore 00,10 alle ore 04,50 è disposta la chiusura al pubblico:
  • nell’area interna al perimetro formato da: corso Alfieri (da via Giobert, incluse piazza Roma e aree verdi Alganon), via F. della Valle, via C. Battisti (ivi inclusa piazza Medici), tutta piazza Alfieri, via Gardini-Garibaldi, piazza San Secondo, piazza Statuto (incluso l’adiacente tratto di via Cavour), via Q. Sella, via Ranco, via Garetti, via Balbo, piazza Roma;
  • della piazza San Martino e dei tratti delle vie immediatamente adiacenti alla stessa;
  • della piazza Marconi e del corso Matteotti;
  • delle piazze G. Pasta, San Rocco e San Giuseppe (incluso parcheggio Lavezzeri), compresi i tratti delle vie tra le stesse intercluse.

Così come da schema grafico che si allega alla presente a titolo esemplificativo

  • Possono transitare, in deroga a quanto sopra e fermo restando il divieto di assembramento, le persone anagraficamente residenti o comunque che accedono alle abitazioni private (parenti, addetti alla cura/assistenza di persone, commensali, etc.), le persone che svolgono nell’area la propria attività lavorativa, le persone che affluiscono ad attività legittimamente operanti, gli addetti al servizio di consegna a domicilio.

AVVERTE CHE

  • Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n. 19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35, per un importo da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
  • E’ comunque fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.
  • Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21-bis della L. 7/08/1990, n. 241, dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Asti.

DISPONE LA TRASMISSIONE

  • Alla Prefettura – UTG – di Asti per doverosa informazione;
  • Alla Questura di Asti, al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Asti, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Asti per la vigilanza ed i controlli di competenza.

MANDA

  • A comunicarsi tramite i più diffusi canali di informazione;
  • Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Avverso presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio