Nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli  Esperti Contabili di Asti Carlo Vicarioli e il consigliere delegato alla Conciliazione Massimo Giaccone hanno precisato nei dettagli l’operatività in materia della categoria, che svolgerà questa attività presso la propria sede di corso Alfieri.

“Il così detto  “decreto mille-proroghe” – spiegano – ha disposto una proroga di ulteriori dodici mesi, ma solo con riferimento alle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (per tali materie, quindi, la condizione di procedibilità acquisterà efficacia dal 20 marzo 2012). Da lunedì 21 marzo chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad avviare il procedimento di mediazione. Per quanto riguarda i soli contratti bancari e finanziari, il primo comma dell’art. 5 del DLgs. n. 28/2010 dispone inoltre che l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità possa essere assolto ricorrendo ai servizi di un organismo accreditato dal ministero per la gestione dei procedimenti di mediazione (come nel caso di tutte le altre materie, siano esse o meno comprese tra quelle oggetto di condizione di condizione di procedibilità) oppure, in alternativa, ricorrendo alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la CONSOB (per le controversie insorte tra un investitore e un intermediario per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento) ovvero all’Arbitrato Bancario Finanziario (per le controversie relative all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari)”. A  tal proposito Vicarioli e Giaccone hanno precisato che l’Ordine   astigiano si occuperà in via preferenziale delle controversie in materia di contratti societari, settore  nel quale da anni  è impegnato nell’applicazione dell’istituto dell’arbitrato. “Valuteremo di fatto le argomentazioni  strettamente legate alla nostra professione – ha precisato il presidente  – senza alcuna interferenza con altri organismi, che hanno evidenti competenze specifiche. Il fatto che i corsi organizzati per i prossimi giorni  ad Asti dall’Unione Giovani Commercialisti, per assumere il ruolo di mediatore accreditato,  abbiano esaurito rapidamente la disponibilità di posti, è comunque un segnale che dimostra l’interesse verso la materia”.?”Comprendiamo e per certi aspetti condividiamo le perplessità e contrarietà espresse dall’Ordine degli Avvocati circa  l’applicazione pratica del decreto – ha affermato Massimo Giaccone – ma dal momento che il provvedimento è esecutivo ci impegneremo per fare in modo che il pur necessario periodo di rodaggio si svolga nel migliore dei modi e porti subito a risultati concreti”.?E’ importante che gli interessati sappiano che, qualora il tentativo di mediazione non abbia successo, l’improcedibilità dovrà essere accettata dal convenuto, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza; oppure, sempre a pena di decadenza e non oltre la prima udienza, potrà essere rilevata d’ufficio dal giudice.?Con l’entrata in vigore della condizione di procedibilità, si conclude il percorso voluto dal legislatore, che ha inteso introdurre la mediazione finalizzata alla conciliazione quale strumento dichiaratamente destinato ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali.-?Già dal 20 marzo 2010 chiunque poteva accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del DLgs. n. 28/2010.E , da tale data, le domande di mediazione sono progressivamente aumentate.?Ma l’entrata in vigore della condizione di procedibilità (seppure solo per alcune materie) è senza dubbio destinato a dare un fortissimo impulso allo sviluppo dell’istituto ed è inevitabile attendersi una crescita esponenziale delle domande.?Il presidente Carlo Vicarioli ha infine  sintetizzato i tanti vantaggi e le opportunità che caratterizzano la mediazione finalizzata alla conciliazione: “Innanzitutto, la durata: il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi, termine che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione presso un organismo (che deve aver preventivamente ottenuto uno specifico accreditamento da parte del Ministero). I costi sono contenuti e predeterminati: per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di 40 euro, versato dal richiedente al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. E’ inoltre dovuto da ciascuna parte, per le spese di mediazione, l’importo indicato nella tabella allegata al DM n. 180/2010 (a  titolo di esempio, per una controversia del valore di 50mila euro è dovuto, da ciascuna parte, l’importo massimo di 600 euro e ciò indipendentemente dalla durata della mediazione e dal numero degli incontri)”.
“Non ultimi –  ha ricordato Vicarioli –  i vantaggi fiscali: 1) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; 2) il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; 3) in caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino a concorrenza di euro 500,00 (importo che, in caso di insuccesso, è ridotto alla metà)”.
“Altro aspetto di grande rilevanza – concludono gli organizzatori – è rappresentato dalla possibilità che l’accordo raggiunto in mediazione possa costituire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (previa omologa del verbale di accordo da parte del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo presso il quale si è svolta la mediazione)”.